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FIR digitale (xFIR) dal 13 febbraio 2026: cosa cambia per le aziende e come prepararsi
Il 13 febbraio 2026 è una data da segnare per chiunque gestisca rifiuti: entra nella fase definitiva il FIR digitale (xFIR), cioè la gestione elettronica del formulario nel sistema RENTRI.Non tutte le aziende saranno coinvolte allo stesso modo: la regola principale dipende da chi emette il formulario e da come si organizza la filiera (produttore, trasportatore, destinatario).Sintesi rapida: le 4 cose da sapere per le aziende1) La data chiave: 13 febbraio 2026Dal 13 febbraio 2026 entra a regime il FIR digitale (xFIR) nel perimetro RENTRI: è la scadenza da segnare per verificare come verrà gestito il formulario nella tua operatività.2) Non vale per tutti allo stesso modo: conta chi emette il FIRDopo il 13/02/2026 trasportatori e destinatari dovranno gestire FIR digitale o cartaceo in base alla modalità con cui il produttore/detentore emette il formulario:se il produttore/detentore emette xFIR, tutta la filiera lavora in digitale;se il produttore/detentore emette FIR cartaceo (perché non obbligato), tutta la filiera resta in cartaceo per quel trasporto.3) Cosa puoi fare già oggi (anche se non sei iscritto)Dal 13 febbraio 2025 sono in vigore i nuovi modelli FIR e la vidimazione digitale tramite RENTRI: anche i soggetti non iscritti possono accedere all’area dedicata per gestire correttamente il FIR cartaceo secondo le nuove regole.4) Se gestisci rifiuti pericolosi e sei iscritto: attenzione alla trasmissione datiCon l’xFIR, per i rifiuti pericolosi, i soggetti coinvolti nella movimentazione (produttore/detentore, trasportatore, destinatario) iscritti al RENTRI devono trasmettere al sistema i dati del FIR digitale, secondo modalità e tempi previsti.Cos’è il FIR digitale (xFIR) e perché cambia il modo di lavorareL’xFIR non è “un PDF del formulario”: è un documento informatico gestito nel sistema RENTRI e sottoscritto digitalmente dagli operatori coinvolti nella movimentazione (produttore/detentore, trasportatore, destinatario).Nella pratica, durante le attività operative e i controlli, l’xFIR può essere mostrato su dispositivo; se necessario può essere utilizzata una stampa di cortesia, che però non sostituisce il documento digitale.Chi deve usare l’xFIR e chi può continuare con il FIR cartaceoLa regola che impatta di più è questa: la modalità con cui il produttore/detentore emette il FIR “trascina” tutta la filiera.Quindi, in concreto:Se sei soggetto obbligato (o decidi di usare l’xFIR su base volontaria), quando emetti xFIR anche trasportatore e destinatario devono lavorare in digitale su quel trasporto.Se non sei obbligato e continui a emettere FIR cartaceo, anche trasportatore e destinatario seguiranno la gestione cartacea per quel trasporto.Il flusso dell’xFIR, in pratica (passo passo)Si crea il documento (xFIR)Il produttore/detentore (oppure il trasportatore, se previsto) inserisce i dati del trasporto nel sistema: l’xFIR nasce come documento digitale.Si firma prima di partirePrima che il rifiuto lasci l’azienda, l’xFIR viene firmato digitalmente dalle parti coinvolte (almeno produttore/detentore e trasportatore, secondo le fasi operative).Durante il trasporto “accompagna” il rifiutoIl documento digitale deve essere disponibile durante il viaggio: può essere mostrato su dispositivo e, se serve, può esserci una stampa di cortesia per consultazione.Arrivo all’impianto: esito e chiusuraIl destinatario registra l’esito (accettazione o respingimento), completa le informazioni e firma: a questo punto l’xFIR si considera chiuso e la filiera dispone della copia completa.Invio dati (solo per rifiuti pericolosi, per i soggetti iscritti)Se si tratta di rifiuti pericolosi e i soggetti sono iscritti al RENTRI, i dati dell’xFIR devono essere trasmessi al sistemasecondo le regole previste.Vuoi un approfondimento pratico sul nuovo flusso xFIR?Nell’ultimo webinar gratuito IMPRESA 81 dedicato al FIR digitale dal 13 febbraio 2026, analizziamo casi reali e passaggi operativi (ruoli, firme, gestione trasporto, trasmissione dati) con spazio Q&A.
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Ultima finestra RENTRI: scadenze e obblighi per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti
Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 è attiva l’ultima finestra di iscrizione al RENTRI prevista dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 per un’ampia platea di micro e piccole imprese: i produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti ≤ 10.In questo articolo facciamo il punto su chi deve iscriversi, cosa cambia dopo l’iscrizione e quali date segnare in agenda.Cos’è il RENTRI e perché interessa anche le piccole impreseIl RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il sistema che digitalizza e integra gli adempimenti di tracciabilità legati a registro di carico/scarico e formulari di identificazione rifiuto (FIR), in attuazione dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e del relativo regolamento (D.M. 59/2023).Ultima finestra: chi deve iscriversi entro il 13/02/2026Sono tenuti all’iscrizione, in questa fase, gli enti e le imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con dipendenti inferiori o uguali a 10, a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026Cosa cambia dopo l’iscrizione: registri digitali e FIR digitalePer le imprese del terzo scaglione (≤10 dipendenti, rifiuti pericolosi):Dalla data di iscrizione: obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, usando il proprio gestionale oppure i servizi di supporto gratuiti messi a disposizione dal RENTRI.Dal 13 febbraio 2026: per i soli rifiuti pericolosi, gestione del FIR in formato digitale.Inoltre, i produttori non iscritti (perché esclusi o perché non è ancora decorso l’obbligo) devono comunque registrarsi nell’area “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR cartaceo conforme al nuovo modello (dal 13 febbraio 2025).Checklist pratica: cosa preparare prima di iscriversiPer ridurre tempi e errori, conviene raccogliere in anticipo:Dati anagrafici aziendali e unità locali interessateElenco dei rifiuti pericolosi prodotti (codici EER, quantità/periodicità indicative)Informazioni su deleghe/ruoli interni (chi compila registri e FIR)Accesso con identità digitale (es. SPID/CIE/CNS) e canali di pagamento (PagoPA)Registrazione webinar del 22 gennaio 2026: ultima finestra RENTRIIn questa pagina trovi anche la registrazione del webinar del 22 gennaio 2026 con l’Ing. Paolo Fontana, dedicato all’ultima finestra di iscrizione al RENTRI per i produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con fino a 10 dipendenti (finestra: 15/12/2025 → 13/02/2026).Nel video ripercorriamo in modo operativo:chi rientra nell’ultimo scaglione e le scadenze da rispettarecosa cambia dopo l’iscrizione (focus su registri digitali)una checklist pratica per prepararsi ed evitare errori più comuni
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ADR e trasporto di merce contenente Piombo
A partire dal 1° settembre 2025, entrerà in vigore una nuova classificazione del piombo (Pb) prevista dal Regolamento CLP (Regolamento UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche). Questa modifica avrà ripercussioni rilevanti per tutti gli attori coinvolti nella gestione, movimentazione e trasporto di materiali contenenti piombo, in particolare nel settore delle leghe metalliche.Nuove soglie di classificazioneIn base alla revisione, le miscele contenenti piombo verranno classificate come pericolose per l’ambiente acquatico secondo le seguenti soglie:Miscele solide: classificate come pericolose se contengono > 0,25% di PbMiscele in forma polverulenta (particelle < 1 mm): soglia abbassata a > 0,025% di PbQuando una merce rientra nell’ADR?L’Accordo ADR disciplina il trasporto su strada di merci pericolose. Con la nuova classificazione CLP, molte miscele finora escluse verranno riclassificate come pericolose ai fini del trasporto.Un esempio concreto è rappresentato dalle leghe di ottone, ampiamente utilizzate per tornitura, stampaggio e rifusione. Se contenenti più dello 0,25% di piombo, non potranno più essere trasportate liberamente, a meno che non rientrino nella definizione di “articolo” secondo ADR.Cosa si intende per “articolo” escluso?Solo i prodotti con forma, superficie e design definiti e che non rilasciano sostanze pericolose sono esclusi dalla normativa ADR. Come ad esempio: viti, bulloni e componenti finiti. Mentre invece polveri metalliche, trucioli e granuli grezzi devono sottostare alla nuove soglie di classificazione.Implicazioni operative per le aziendeDal 1° settembre 2025, le aziende dovranno rivedere i propri processi per garantire la conformità normativa. Il rischio? Blocchi operativi, sanzioni amministrative e interruzioni di filiera. Le azioni chiave da mettere in atto fin da ora:Verifica e aggiornamento delle SDSIdentificazione delle miscele soggette ad ADRFormazione del personale su imballaggio, etichettatura e documentazioneUtilizzo di contenitori omologati ADRValutazione dell’impatto su logistica e supply chainFigure coinvolte e responsabilitàLa normativa impatterà tutta la catena logistica (speditori, trasportatori e destinatari)Tutti i soggetti devono:Verificare l’obbligo di nomina del Consulente ADRGarantire la formazione obbligatoria del personale coinvoltoAssicurare il corretto stoccaggio e trasporto dei materialiLe violazioni comportano sanzioni severe, come previsto dal Codice della Strada.Cosa può aiutarti Impresa 81?Impresa 81 potrà supportarti nella verifica di tale obbligo attraverso sopralluoghi mirati con tecnici specializzati. Per ogni informazione o richiesta di sopralluogo, anche per verificare la necessità della nomina del Consulente ADR, compila il modulo sottostante.
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