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Ultima finestra RENTRI: scadenze e obblighi per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti

La finestra 15 dicembre 2025 – 13 febbraio 2026 è l’ultimo passaggio del calendario di iscrizione per le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi e hanno fino a 10 dipendenti.

  • 12 Gennaio 2026
  • Gestione ambientale
Ultima finestra RENTRI: scadenze e obblighi per i produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti

Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 è attiva l’ultima finestra di iscrizione al RENTRI prevista dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 per un’ampia platea di micro e piccole imprese: i produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti ≤ 10.

In questo articolo facciamo il punto su chi deve iscriversi, cosa cambia dopo l’iscrizione e quali date segnare in agenda.

Cos’è il RENTRI e perché interessa anche le piccole imprese

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è il sistema che digitalizza e integra gli adempimenti di tracciabilità legati a registro di carico/scarico e formulari di identificazione rifiuto (FIR), in attuazione dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 e del relativo regolamento (D.M. 59/2023).

Ultima finestra: chi deve iscriversi entro il 13/02/2026

Sono tenuti all’iscrizione, in questa fase, gli enti e le imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con dipendenti inferiori o uguali a 10, a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026

Cosa cambia dopo l’iscrizione: registri digitali e FIR digitale

Per le imprese del terzo scaglione (≤10 dipendenti, rifiuti pericolosi):

  • Dalla data di iscrizione: obbligo di tenere i registri di carico e scarico in formato digitale, usando il proprio gestionale oppure i servizi di supporto gratuiti messi a disposizione dal RENTRI.
  • Dal 13 febbraio 2026: per i soli rifiuti pericolosi, gestione del FIR in formato digitale.

Inoltre, i produttori non iscritti (perché esclusi o perché non è ancora decorso l’obbligo) devono comunque registrarsi nell’area “Produttori di rifiuti non iscritti” per produrre, vidimare e gestire il FIR cartaceo conforme al nuovo modello (dal 13 febbraio 2025).

Checklist pratica: cosa preparare prima di iscriversi

Per ridurre tempi e errori, conviene raccogliere in anticipo:

  • Dati anagrafici aziendali e unità locali interessate
  • Elenco dei rifiuti pericolosi prodotti (codici EER, quantità/periodicità indicative)
  • Informazioni su deleghe/ruoli interni (chi compila registri e FIR)
  • Accesso con identità digitale (es. SPID/CIE/CNS) e canali di pagamento (PagoPA)

 

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QR code);in caso di subappalto: indicazione dell’autorizzazione;in caso di lavoratore autonomo: indicazione del committente.I sistemi più evoluti permettono anche di collegare al badge informazioni su formazione obbligatoria e abilitazioni, idoneità sanitaria, eventuali limitazioni o prescrizioni, scadenze da monitorare.Questo è il vero valore per l’impresa: il badge diventa un cruscotto portatile sulla regolarità del lavoratore.Cosa cambia nel tuo cantiereL’introduzione del badge digitale non è solo un tema “IT”, ma impatta l’organizzazione quotidiana del cantiere.Accessi controllatiGli ingressi non sono più “dichiarati”, ma registrati: chi entra in cantiere deve essere abilitato e tracciato.Più trasparenza nella filieraÈ più semplice verificare chi è dipendente di chi, se ci sono subappalti autorizzati, se un lavoratore autonomo è effettivamente il committente indicato.Monitoraggio presenze e turniLa timbratura digitale associata al badge aiuta a gestire presenze, straordinari, turni e a rispondere in modo puntuale a eventuali richieste ispettive.Allineamento con PSC, POS e DUVRIDiventa più facile verificare la coerenza tra imprese indicate nei documenti di sicurezza, lavoratori presenti in cantiere e attività svolte.Rischi per chi non si adegua: non solo sanzioniNon adeguarsi al nuovo sistema di identificazione e tracciabilità significa esporsi a:sanzioni per mancata tessera/badge per datore di lavoro e lavoratore;possibili provvedimenti più pesanti in caso di controlli con riscontro di irregolarità;impatti diretti sulla patente a crediti nei cantieri: decurtazioni di punti in presenza di lavoro nero o personale non tracciato, rischio di arrivare alla soglia che comporta la sospensione dall’attività o l’esclusione da appalti.Il messaggio è semplice: non è solo un nuovo adempimento burocratico, ma un tassello che pesa molto nella valutazione complessiva della tua impresa.Cosa fare subito: la checklist per le impresePer passare dalla teoria alla pratica, puoi partire da questi passaggi:1. Mappa i cantieri interessatiElenca cantieri in corso e programmati in cui operi come affidataria, esecutrice, subappaltatrice o con lavoratori autonomi.2. Verifica la situazione attuale delle tessereControlla se tutti i lavoratori (dipendenti, somministrati, autonomi) hanno una tessera con foto, dati anagrafici, impresa/dat​​ore di lavoro, data di assunzione (or committente per autonomi).3. Scegli una soluzione per il badge digitaleValuta un sistema che ti consenta di generare badge fisici e digitali, gestire accessi e presenze in tempo reale, collegare il badge ai dati di formazione e idoneità, esportare i dati in modo compatibile con le piattaforme nazionali.4. Aggiorna procedure interne e istruzioni di cantiereInserisci l’obbligo di badge nelle procedure di ingresso in cantiere, nelle consegne ai preposti, nei regolamenti interni e nei POS.5. 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  • Nuovo Accordo Stato-Regioni: aggiornamento biennale obbligatorio per i corsi Preposti
    Nuovo Accordo Stato-Regioni: aggiornamento biennale obbligatorio per i corsi Preposti Il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, introduce importanti novità anche in materia di formazione dei Preposti.Una delle modifiche più rilevanti riguarda la frequenza di aggiornamento, che diventa obbligatoria ogni due anni.Aggiornamento Preposti: novità in vigore da subitoTra le disposizioni del nuovo Accordo, è stato confermato e reso operativo da subito l’obbligo di aggiornamento biennale per i Preposti.La formazione di aggiornamento deve avere una durata minima di 6 ore ogni 2 anni.Questa misura dà piena attuazione a quanto già previsto dal D.Lgs. 81/08, come modificato dalla Legge n. 215/2021, che aveva rafforzato il ruolo del Preposto nella gestione della sicurezza aziendale.IMPRESA 81 aveva già anticipato questo orientamento, applicando la scadenza biennale sin dall’entrata in vigore della legge 215/2021.Nuova data di riferimento: 24 maggio 2023L’Accordo fissa una nuova data di riferimento per il calcolo della scadenza dei corsi: 24 maggio 2023Da questa data derivano due casi distinti:● CORSI SVOLTI PRIMA DEL  24/05/2023Tutti i corsi, base o di aggiornamento, effettuati prima del 24 maggio 2023 dovranno essere aggiornati entro il 24 maggio 2026,cioè entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni. Durata dell’aggiornamento: 6 ore● CORSI SVOLTI  DAL 24/05/2023 IN POIPer tutti i corsi base o di aggiornamento svolti dal 24 maggio 2023 in avanti, l’aggiornamento dovrà essere ripetuto ogni due anni, con 6 ore di formazione.Questa periodicità assicura il mantenimento costante delle competenze del Preposto, figura chiave per la vigilanza e l’applicazione delle misure di sicurezza in azienda.Modalità consentite: stop all’e-learningUn’altra importante novità riguarda le modalità di erogazione: l’e-learning non è più consentito per la formazione dei Preposti.Le uniche modalità ammesse sono:→Videoconferenza sincrona, con docente e partecipanti collegati in tempo reale→ Formazione in presenza, presso sede aziendale o ente accreditatoQuesta scelta mira a favorire maggiore interazione, confronto e coinvolgimento dei partecipanti, elementi fondamentali per un ruolo operativo come quello del Preposto.Formazione Preposti con IMPRESA 81IMPRESA 81 applica già da tempo la scadenza biennale per la formazione dei Preposti, in coerenza con la normativa vigente e con le più recenti disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni.Sul nostro e-commerce sono già disponibili:→ Corsi base per Preposti→ Corsi di aggiornamento biennale (6 ore)entrambi conformi al nuovo ASR 2025, erogati in videoconferenza o in presenza.Vai al catalogo corsi Preposti 
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    Estate 2025: nuove regole in Lombardia contro il rischio caldo sul lavoro Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature, la Regione Lombardia ha emesso una nuova ordinanza regionale per tutelare la salute dei lavoratori esposti al caldo estremo. Il provvedimento, valido dal 2 luglio al 15 settembre 2025, impone il divieto di svolgimento di attività lavorative all’aperto nelle ore più calde, precisamente dalle 12:30 alle 16:00, per tutti i giorni in cui è segnalato un livello di rischio “ALTO”.Il divieto riguarda tre settori in particolare:Agricoltura e florovivaismoCantieri edili all’apertoAttività estrattive (cave)L’attivazione del divieto dipende dalle segnalazioni di livello di rischio “ALTO” pubblicate giornalmente sulla piattaforma Worklimate, accessibile ai seguenti link:Mappa interattivaPrevisioni rischio operativoEsclusioni e sanzioni previsteSono esclusi dal divieto gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, limitatamente a interventi urgenti o di pubblica utilità, purché vengano adottate misure preventive adeguate secondo le linee guida regionali.La violazione dell’ordinanza comporta conseguenze penali ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave. È quindi fondamentale che le aziende si organizzino per tempo.Le indicazioni operative di ATS BresciaIn parallelo, l’ATS di Brescia ha diffuso una nota tecnica che promuove un approccio integrato alla prevenzione. Il documento chiama in causa datori di lavoro, lavoratori e medici competenti, invitandoli ad adottare misure concrete contro lo stress termico.Per i datori di lavoro, le raccomandazioni principali includono:Valutare il rischio microclimatico secondo l’art. 181 del D.Lgs. 81/08Riprogrammare gli orari privilegiando le ore più frescheAllestire punti di ristoro ombreggiati con acqua potabile disponibileFornire DPI adeguati: cappelli, occhiali da sole, abiti leggeri e traspirantiInformare e formare i lavoratori sul riconoscimento dei sintomi da caloreI lavoratori, invece, devono prestare attenzione all’idratazione, evitare bevande alcoliche o contenenti caffeina e fare pause regolari in zone ombreggiate. È importante saper riconoscere sintomi come crampi, vertigini, mal di testa e sudorazione eccessiva, segnali tipici di uno stress da calore.I medici competenti svolgono un ruolo fondamentale nel monitoraggio della salute dei lavoratori esposti e nella consulenza per l’attuazione delle misure di prevenzione. Sono inoltre chiamati a collaborare nella formazione sul tema del rischio caldo.IMPRESA 81 invita tutte le imprese a prepararsi per tempo all’entrata in vigore dell’ordinanza, pianificando turni, dotazioni e formazione. La tutela della salute non è solo un obbligo di legge, ma un investimento responsabile per il benessere dei lavoratori e la continuità operativa delle attività all’aperto.
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