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Tutto quello che devi sapere sul RENTRI

RENTRI: pubblicato il decreto con le modalità operative per gestire la tracciabilità dei rifiuti da parte di enti e imprese.

  • 25 Marzo 2024
  • Gestione ambientale
Tutto quello che devi sapere sul RENTRI

Con il Decreto del 4 aprile 2023, n.59, entrato in vigore il 15 giugno 2023, si pone maggiore attenzione al RENTRI, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, uno strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, il MASE, fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede una digitalizzazione dei documenti relativi alla gestione dei rifiuti.

Esso è suddiviso in due sezioni:

  • Anagrafica: raccolta dei dati degli operatori e di tutte le informazioni relative alle autorizzazioni.
  • Tracciabilità: raccolta dei dati relativi agli adempimenti degli articoli 190 e 193 del Dgls 152/2006.
Quali aziende dovranno iscriversi al RENTRI?

Stando al DM 59/2023, entrato in vigore il 15 giugno 2023, hanno obbligo di accreditamento al RENTRI:

  • Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • I produttori di rifiuti pericolosi;
  • Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
  • I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • I comuni, consorzi e comunità montane con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Tutti i soggetti che rientrano in questo elenco dovranno iscriversi alla piattaforma telematica per la trasmissione dei dati inerenti alla gestione dei rifiuti entro un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento. I costi sono variabili a seconda di numerosi fattori, tra cui le dimensioni dell’azienda.

I soggetti non obbligati ad accreditarsi dal RENTRI, o per i quali non decorre ancora l’obbligo, possono farlo volontariamente e si potranno cancellare in qualsiasi momento a partire dall’anno solare successivo.
Si ricorda, inoltre, che sono esonerati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi.

Quali sono le tempistiche di entrata in vigore del RENTRI per le aziende?

Entrato in vigore a partire dal 15 giugno 2023, le aziende che devono adempire agli obblighi di legge hanno un periodo di transizione che va dai 18 ai 30 mesi per effettuare l’iscrizione. Le tempistiche sono diversificate in base alle dimensioni dell’azienda.

L’iscrizione al RENTRI deve essere effettuata con le seguenti tempistiche:

  • Dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025: per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (art.13 comma 1 lettera a) del decreto 59/2023);
  • Dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025: per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti (art.13 comma 1 lettera b) del decreto 59/2023);
  • Dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026: per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto 59/2023.
Le modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRi

A seguito del D.D.n59 del 4 aprile 2023 è stato pubblicato il Decreto Direttoriale n.143/2023 che definisce le modalità operative per la trasmissione dei dati al RENTRi, le modalità di accesso e di iscrizione da parte degli operatori e i requisiti informatici messi a disposizione degli operatori.

Queste modalità operative sono presentate in 18 schede articolate nei seguenti raggruppamenti:

  • Iscrizione al RENTRi
  • Gestione del registro Carico/scarico del formulario cartaceo
  • Tenuta del registro 
  • Trasmissione dei dati
  • Tenuta del registro e trasmissione dei dati mediante servizi di supporto
  • Requisiti e specifiche tecniche
Impresa 81 offre assistenza completa alle aziende in merito a tutti gli adempimenti di legge nonché ai problemi gestionali e alle procedure di lavoro che riguardano i vari aspetti ambientali (rifiuti, emissioni in atmosfera, scarichi idrici…). Offre inoltre assistenza nel caso di sopralluoghi o richieste da parte degli enti di controllo.
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  • Eventi Catastrofali: proroga all’obbligo assicurativo per le aziende
    Eventi Catastrofali: proroga all’obbligo assicurativo per le aziende Il Decreto 30 gennaio 2025 n. 18 introduce l’obbligo per le imprese di stipulare una copertura assicurativa contro i danni causati da calamità naturali, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza economica e resilienza. Questa misura, derivante dall’articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, si pone l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e resilienza al tessuto economico del Paese, riducendo il rischio di perdite irreparabili per le aziende colpite da eventi estremi.Chi è Soggetto all'Obbligo?L’obbligo assicurativo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, così come le imprese estere che hanno una stabile organizzazione nel territorio italiano e risultano iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice Civile.Tuttavia, una categoria specifica di imprese è esonerata da tale obbligo: le imprese agricole. Per queste, infatti, rimane in vigore una disciplina dedicata già prevista dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che tiene conto delle peculiarità del settore agricolo e delle modalità con cui questi operatori affrontano il rischio ambientale.Quando Entrerà in Vigore?Il Governo ha approvato una proroga del termine per l’obbligo assicurativo delle imprese contro eventi catastrofali, inizialmente previsto per il 31 marzo. La decisione, accolta su richiesta delle associazioni di categoria, si è resa necessaria a causa delle difficoltà applicative e della recente disponibilità delle offerte assicurative, caratterizzate da prezzi variabili e criteri poco trasparenti.Nuovi termini per l’adeguamento all’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali per chi NON ha in corso una polizza sui rischi catastrofali:→ Micro e piccole imprese dal 01/01/2026 (a partire da tale data se non si è stipulata una polizza contro gli eventi catastrofali si perderanno i diritti di accesso ai contributi statali);→ Medie imprese dal 01/10/2025 (a partire da tale data se non si è stipulata una polizza contro gli eventi catastrofali si perderanno i diritti di accesso ai contributi statali);→ Grandi imprese dal 31/03/2025 (a partire dal 30/06/2025 se non si è stipulata una polizza contro le catastrofi naturali si perderanno i diritti di accesso ai contributi statali;Per determinare correttamente la dimensione della vostra azienda (micro, piccola, media o grande), è consigliabile consultare il vostro commercialista.Quali Eventi Catastrofali sono Coperti dalla Polizza?Il Decreto 30 gennaio 2025 n.18 definisce con precisione quali calamità naturali ed eventi catastrofali dovranno essere inclusi nella copertura assicurativa obbligatoria:Sisma: si tratta di qualsiasi movimento improvviso e brusco della crosta terrestre, riconosciuto e registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).Alluvione, inondazione ed esondazione: eventi che comportano la fuoriuscita d’acqua da corsi d’acqua, bacini naturali o artificiali, con conseguenze potenzialmente devastanti per le infrastrutture e le attività economiche.Frana: il distacco rapido di materiali, come rocce o detriti, lungo un pendio, dovuto a instabilità geologica o eventi meteorologici estremi.Questi fenomeni, purtroppo, rappresentano un rischio sempre più concreto per le imprese italiane, a causa dei cambiamenti climatici e dell’aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi.Cosa si deve assicurareLe polizze dovranno coprire danni derivanti da sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane. I beni da assicurare includono terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, con risarcimento basato sul valore di ricostruzione o rimpiazzo a nuovo.Obblighi e Sanzioni: Un Aspetto Ancora da ChiarireAttualmente, non è prevista alcuna sanzione amministrativa per la mancata sottoscrizione della copertura assicurativa nei tempi stabiliti dal decreto. Tuttavia, l’art. 1, comma 102, della Legge n. 213/2023 prevede che il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo possa incidere negativamente sull’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie finanziate con risorse pubbliche. Non è chiaro se ciò comporti un’esclusione totale o una semplice limitazione. Tale restrizione sembrerebbe applicarsi a tutte le misure di sostegno pubblico, e non solo a quelle specifiche per eventi calamitosi.L’entrata in vigore di questo decreto segna una svolta importante nel panorama delle politiche di prevenzione e gestione del rischio in Italia. Per le imprese, adeguarsi alla normativa significa non solo rispettare un obbligo di legge, ma anche tutelare il proprio patrimonio e garantire la continuità operativa in caso di eventi catastrofali.
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