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Estate 2025: nuove regole in Lombardia contro il rischio caldo sul lavoro

Estate 2025: Stop al lavoro sotto il sole cocente – Entra in vigore il Piano Caldo Regione Lombardia

  • 01 Luglio 2025
  • Sicurezza sul lavoro
Estate 2025: nuove regole in Lombardia contro il rischio caldo sul lavoro

Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature, la Regione Lombardia ha emesso una nuova ordinanza regionale per tutelare la salute dei lavoratori esposti al caldo estremo. Il provvedimento, valido dal 2 luglio al 15 settembre 2025, impone il divieto di svolgimento di attività lavorative all’aperto nelle ore più calde, precisamente dalle 12:30 alle 16:00, per tutti i giorni in cui è segnalato un livello di rischio “ALTO”.

Il divieto riguarda tre settori in particolare:

  • Agricoltura e florovivaismo
  • Cantieri edili all’aperto
  • Attività estrattive (cave)

L’attivazione del divieto dipende dalle segnalazioni di livello di rischio “ALTO” pubblicate giornalmente sulla piattaforma Worklimate, accessibile ai seguenti link:

  • Mappa interattiva
  • Previsioni rischio operativo
Esclusioni e sanzioni previste

Sono esclusi dal divieto gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, limitatamente a interventi urgenti o di pubblica utilità, purché vengano adottate misure preventive adeguate secondo le linee guida regionali.

La violazione dell’ordinanza comporta conseguenze penali ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave. È quindi fondamentale che le aziende si organizzino per tempo.

Le indicazioni operative di ATS Brescia

In parallelo, l’ATS di Brescia ha diffuso una nota tecnica che promuove un approccio integrato alla prevenzione. Il documento chiama in causa datori di lavoro, lavoratori e medici competenti, invitandoli ad adottare misure concrete contro lo stress termico.

Per i datori di lavoro, le raccomandazioni principali includono:

  • Valutare il rischio microclimatico secondo l’art. 181 del D.Lgs. 81/08
  • Riprogrammare gli orari privilegiando le ore più fresche
  • Allestire punti di ristoro ombreggiati con acqua potabile disponibile
  • Fornire DPI adeguati: cappelli, occhiali da sole, abiti leggeri e traspiranti
  • Informare e formare i lavoratori sul riconoscimento dei sintomi da calore

I lavoratori, invece, devono prestare attenzione all’idratazione, evitare bevande alcoliche o contenenti caffeina e fare pause regolari in zone ombreggiate. È importante saper riconoscere sintomi come crampi, vertigini, mal di testa e sudorazione eccessiva, segnali tipici di uno stress da calore.

I medici competenti svolgono un ruolo fondamentale nel monitoraggio della salute dei lavoratori esposti e nella consulenza per l’attuazione delle misure di prevenzione. Sono inoltre chiamati a collaborare nella formazione sul tema del rischio caldo.

IMPRESA 81 invita tutte le imprese a prepararsi per tempo all’entrata in vigore dell’ordinanza, pianificando turni, dotazioni e formazione. La tutela della salute non è solo un obbligo di legge, ma un investimento responsabile per il benessere dei lavoratori e la continuità operativa delle attività all’aperto.

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    Eventi Catastrofali: proroga all’obbligo assicurativo per le aziende Il Decreto 30 gennaio 2025 n. 18 introduce l’obbligo per le imprese di stipulare una copertura assicurativa contro i danni causati da calamità naturali, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza economica e resilienza. Questa misura, derivante dall’articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, si pone l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e resilienza al tessuto economico del Paese, riducendo il rischio di perdite irreparabili per le aziende colpite da eventi estremi.Chi è Soggetto all'Obbligo?L’obbligo assicurativo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, così come le imprese estere che hanno una stabile organizzazione nel territorio italiano e risultano iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice Civile.Tuttavia, una categoria specifica di imprese è esonerata da tale obbligo: le imprese agricole. Per queste, infatti, rimane in vigore una disciplina dedicata già prevista dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che tiene conto delle peculiarità del settore agricolo e delle modalità con cui questi operatori affrontano il rischio ambientale.Quando Entrerà in Vigore?Il Governo ha approvato una proroga del termine per l’obbligo assicurativo delle imprese contro eventi catastrofali, inizialmente previsto per il 31 marzo. La decisione, accolta su richiesta delle associazioni di categoria, si è resa necessaria a causa delle difficoltà applicative e della recente disponibilità delle offerte assicurative, caratterizzate da prezzi variabili e criteri poco trasparenti.Nuovi termini per l’adeguamento all’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali per chi NON ha in corso una polizza sui rischi catastrofali:→ Micro e piccole imprese dal 01/01/2026 (a partire da tale data se non si è stipulata una polizza contro gli eventi catastrofali si perderanno i diritti di accesso ai contributi statali);→ Medie imprese dal 01/10/2025 (a partire da tale data se non si è stipulata una polizza contro gli eventi catastrofali si perderanno i diritti di accesso ai contributi statali);→ Grandi imprese dal 31/03/2025 (a partire dal 30/06/2025 se non si è stipulata una polizza contro le catastrofi naturali si perderanno i diritti di accesso ai contributi statali;Per determinare correttamente la dimensione della vostra azienda (micro, piccola, media o grande), è consigliabile consultare il vostro commercialista.Quali Eventi Catastrofali sono Coperti dalla Polizza?Il Decreto 30 gennaio 2025 n.18 definisce con precisione quali calamità naturali ed eventi catastrofali dovranno essere inclusi nella copertura assicurativa obbligatoria:Sisma: si tratta di qualsiasi movimento improvviso e brusco della crosta terrestre, riconosciuto e registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).Alluvione, inondazione ed esondazione: eventi che comportano la fuoriuscita d’acqua da corsi d’acqua, bacini naturali o artificiali, con conseguenze potenzialmente devastanti per le infrastrutture e le attività economiche.Frana: il distacco rapido di materiali, come rocce o detriti, lungo un pendio, dovuto a instabilità geologica o eventi meteorologici estremi.Questi fenomeni, purtroppo, rappresentano un rischio sempre più concreto per le imprese italiane, a causa dei cambiamenti climatici e dell’aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi.Cosa si deve assicurareLe polizze dovranno coprire danni derivanti da sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane. I beni da assicurare includono terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, con risarcimento basato sul valore di ricostruzione o rimpiazzo a nuovo.Obblighi e Sanzioni: Un Aspetto Ancora da ChiarireAttualmente, non è prevista alcuna sanzione amministrativa per la mancata sottoscrizione della copertura assicurativa nei tempi stabiliti dal decreto. Tuttavia, l’art. 1, comma 102, della Legge n. 213/2023 prevede che il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo possa incidere negativamente sull’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie finanziate con risorse pubbliche. Non è chiaro se ciò comporti un’esclusione totale o una semplice limitazione. Tale restrizione sembrerebbe applicarsi a tutte le misure di sostegno pubblico, e non solo a quelle specifiche per eventi calamitosi.L’entrata in vigore di questo decreto segna una svolta importante nel panorama delle politiche di prevenzione e gestione del rischio in Italia. Per le imprese, adeguarsi alla normativa significa non solo rispettare un obbligo di legge, ma anche tutelare il proprio patrimonio e garantire la continuità operativa in caso di eventi catastrofali.
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