È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, che ridefinisce in modo organico durate e contenuti minimi dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Un documento molto atteso, che aggiorna e armonizza la disciplina della formazione per lavoratori, preposti, datori di lavoro e operatori di attrezzature specifiche.
L’Accordo introduce un periodo transitorio di 1 anno dall’entrata in vigore, durante il quale sarà possibile adeguare i corsi già esistenti alle nuove disposizioni.
⚠️ Attenzione: per i nuovi corsi, come quelli per Carroponte o per Datore di Lavoro, non è previsto alcun periodo transitorio: le nuove regole entrano in vigore immediatamente!
Fino ad oggi la formazione per l’utilizzo del Carroponte non era disciplinata da un riferimento normativo unico e specifico.
Con il nuovo Accordo, finalmente vengono stabiliti durata, contenuti minimi e modalità di svolgimento.
⏱ Durata complessiva:
- 4 ore di teoria
- 6 o 7 ore di pratica, in base alla tipologia di carroponte impiegato
Questa strutturazione consente di garantire una formazione completa, che unisce conoscenze tecniche, sicurezza operativa e addestramento sul campo.
Buone notizie per le aziende che hanno già formato i propri operatori:
i corsi effettuati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo restano validi, purché i contenuti formativi siano conformi ai nuovi requisiti minimi stabiliti.
È quindi importante verificare che i programmi didattici già erogati rispondano ai nuovi standard, per evitare la necessità di ripetere la formazione.
L’Accordo introduce anche l’obbligo di aggiornamento periodico per gli operatori.
Ogni 5 anni è previsto un corso di aggiornamento della durata di 4 ore, interamente dedicato alla parte pratica.
Unica modalità consentita: Formazione in presenza, con prove pratiche obbligatorie su attrezzature reali.
Niente e-learning o formazione a distanza: l’obiettivo è garantire la massima efficacia nella gestione in sicurezza del carroponte.