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Nuovo Accordo Stato-Regioni: aggiornamento biennale obbligatorio per i corsi Preposti

Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: aggiornamento biennale obbligatorio per i corsi Preposti. Scopri le nuove scadenze e i corsi conformi IMPRESA 81.

  • 03 Novembre 2025
  • Formazione accreditata
Nuovo Accordo Stato-Regioni: aggiornamento biennale obbligatorio per i corsi Preposti

Il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, introduce importanti novità anche in materia di formazione dei Preposti.
Una delle modifiche più rilevanti riguarda la frequenza di aggiornamento, che diventa obbligatoria ogni due anni.

Aggiornamento Preposti: novità in vigore da subito

Tra le disposizioni del nuovo Accordo, è stato confermato e reso operativo da subito l’obbligo di aggiornamento biennale per i Preposti.
La formazione di aggiornamento deve avere una durata minima di 6 ore ogni 2 anni.
Questa misura dà piena attuazione a quanto già previsto dal D.Lgs. 81/08, come modificato dalla Legge n. 215/2021, che aveva rafforzato il ruolo del Preposto nella gestione della sicurezza aziendale.
IMPRESA 81 aveva già anticipato questo orientamento, applicando la scadenza biennale sin dall’entrata in vigore della legge 215/2021.

Nuova data di riferimento: 24 maggio 2023

L’Accordo fissa una nuova data di riferimento per il calcolo della scadenza dei corsi: 24 maggio 2023
Da questa data derivano due casi distinti:

● CORSI SVOLTI PRIMA DEL  24/05/2023
Tutti i corsi, base o di aggiornamento, effettuati prima del 24 maggio 2023 dovranno essere aggiornati entro il 24 maggio 2026,
cioè entro un anno dall’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni. 
Durata dell’aggiornamento: 6 ore

● CORSI SVOLTI  DAL 24/05/2023 IN POI
Per tutti i corsi base o di aggiornamento svolti dal 24 maggio 2023 in avanti, l’aggiornamento dovrà essere ripetuto ogni due anni, con 6 ore di formazione.
Questa periodicità assicura il mantenimento costante delle competenze del Preposto, figura chiave per la vigilanza e l’applicazione delle misure di sicurezza in azienda.

Modalità consentite: stop all’e-learning

Un’altra importante novità riguarda le modalità di erogazione: l’e-learning non è più consentito per la formazione dei Preposti.

Le uniche modalità ammesse sono:
→Videoconferenza sincrona, con docente e partecipanti collegati in tempo reale
→ Formazione in presenza, presso sede aziendale o ente accreditato

Questa scelta mira a favorire maggiore interazione, confronto e coinvolgimento dei partecipanti, elementi fondamentali per un ruolo operativo come quello del Preposto.

Formazione Preposti con IMPRESA 81

IMPRESA 81 applica già da tempo la scadenza biennale per la formazione dei Preposti, in coerenza con la normativa vigente e con le più recenti disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni.

Sul nostro e-commerce sono già disponibili:
→ Corsi base per Preposti
→ Corsi di aggiornamento biennale (6 ore)
entrambi conformi al nuovo ASR 2025, erogati in videoconferenza o in presenza.

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    ADR e trasporto di merce contenente Piombo A partire dal 1° settembre 2025, entrerà in vigore una nuova classificazione del piombo (Pb) prevista dal Regolamento CLP (Regolamento UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche). Questa modifica avrà ripercussioni rilevanti per tutti gli attori coinvolti nella gestione, movimentazione e trasporto di materiali contenenti piombo, in particolare nel settore delle leghe metalliche.Nuove soglie di classificazioneIn base alla revisione, le miscele contenenti piombo verranno classificate come pericolose per l’ambiente acquatico secondo le seguenti soglie:Miscele solide: classificate come pericolose se contengono > 0,25% di PbMiscele in forma polverulenta (particelle < 1 mm): soglia abbassata a > 0,025% di PbQuando una merce rientra nell’ADR?L’Accordo ADR disciplina il trasporto su strada di merci pericolose. Con la nuova classificazione CLP, molte miscele finora escluse verranno riclassificate come pericolose ai fini del trasporto.Un esempio concreto è rappresentato dalle leghe di ottone, ampiamente utilizzate per tornitura, stampaggio e rifusione. Se contenenti più dello 0,25% di piombo, non potranno più essere trasportate liberamente, a meno che non rientrino nella definizione di “articolo” secondo ADR.Cosa si intende per “articolo” escluso?Solo i prodotti con forma, superficie e design definiti e che non rilasciano sostanze pericolose sono esclusi dalla normativa ADR. Come ad esempio: viti, bulloni e componenti finiti. Mentre invece polveri metalliche, trucioli e granuli grezzi devono sottostare alla nuove soglie di classificazione.Implicazioni operative per le aziendeDal 1° settembre 2025, le aziende dovranno rivedere i propri processi per garantire la conformità normativa. Il rischio? Blocchi operativi, sanzioni amministrative e interruzioni di filiera. Le azioni chiave da mettere in atto fin da ora:Verifica e aggiornamento delle SDSIdentificazione delle miscele soggette ad ADRFormazione del personale su imballaggio, etichettatura e documentazioneUtilizzo di contenitori omologati ADRValutazione dell’impatto su logistica e supply chainFigure coinvolte e responsabilitàLa normativa impatterà tutta la catena logistica (speditori, trasportatori e destinatari)Tutti i soggetti devono:Verificare l’obbligo di nomina del Consulente ADRGarantire la formazione obbligatoria del personale coinvoltoAssicurare il corretto stoccaggio e trasporto dei materialiLe violazioni comportano sanzioni severe, come previsto dal Codice della Strada.Cosa può aiutarti Impresa 81?Impresa 81 potrà supportarti nella verifica di tale obbligo attraverso sopralluoghi mirati con tecnici specializzati. Per ogni informazione o richiesta di sopralluogo, anche per verificare la necessità della nomina del Consulente ADR, compila il modulo sottostante.
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