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Tutto ciò che c'è da sapere sulla Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria

La sorveglianza sanitaria obbligatoria consiste nell'insieme di attività mediche finalizzate a preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori, considerando l'ambiente lavorativo, i rischi specifici e le modalità dell'attività professionale.

  • 26 Marzo 2024
  • Medicina del lavoro
Tutto ciò che c'è da sapere sulla Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria
Quando è obbligatoria la sorveglianza sanitaria?

In conformità con il Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. 81/08), la sorveglianza sanitaria obbligatoria consiste nell'insieme di attività mediche finalizzate a preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori, considerando l'ambiente lavorativo, i rischi specifici e le modalità dell'attività professionale. Il Medico Competente ha il compito di supervisionare la sorveglianza sanitaria come una delle sue principali responsabilità.

Il D.lgs. 81/08 disciplina e illustra le procedure, le responsabilità e l'obbligatorietà della Sorveglianza sanitaria. Nello specifico, la sorveglianza sanitaria deve essere attuata:

  • nei casi specificamente previsti dalla legge
  • quando il lavoratore ne fa richiesta e il medico competente ritiene che sia correlata ai rischi professionali, anche se non obbligatoria.

Il mancato rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria può comportare pesanti sanzioni, che, a seconda delle circostanze, vanno da multe comprese tra 1.000 e 5.000 euro all'arresto da due a quattro mesi.

Valutazione dei rischi e monitoraggio della salute

La valutazione del rischio è essenziale per determinare la necessità e l'obbligo di sorveglianza sanitaria in quanto consente di:

  • Identificare la presenza del rischio
  • Quantificare il livello del rischio
  • Prevedere il monitoraggio della salute sulla base di una valutazione del Medico Competente

Attraverso la valutazione dei rischi è possibile identificare le attività che richiedono la sorveglianza sanitaria, non solo perché un determinato rischio è presente, ma anche perché è presente con un'intensità tale da rendere necessaria e obbligatoria la sorveglianza sanitaria.

Il protocollo per la Sorveglianza Sanitaria dei Lavoratori

In base ai risultati del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e e su sopralluoghi nell’ambiente di lavoro, il Medico Competente identifica:

  • la tipologia di mansioni
  • le attività lavorative incluse nella mansione
  • i rischi specifici per la salute relativi alla mansione

Utilizzando queste informazioni, viene elaborato un protocollo sanitario in cui vengono indicati gli esami clinici e/o strumentali più idonei a cui sottoporre il lavoratore.

La sorveglianza sanitaria prevede visite mediche da effettuare in momenti diversi del percorso lavorativo del dipendente. I casi in cui sono previste le visite mediche sono stabiliti dall’art. 41 comma 2 del D.lgs. 81/08, così come modificato dall’articolo 26 del D.lgs. 106/09.

Nello specifico, le tipologie di visite che il medico competente deve effettuare per la sorveglianza sanitaria sono:

  • Visita preventiva: serve a stabilire se le condizioni di salute del lavoratore sono tali da consentirgli l’esposizione ai rischi professionali derivanti dalla mansione e dal luogo di lavoro. Viene effettuata prima dell’inizio dell’attività lavorativa e deve essere ripetuta in caso di cambio di mansione.
  • Visita periodica: ha lo scopo di confermare che, nel tempo, il lavoratore ha mantenuto la sua idoneità a svolgere la sua mansione, controllando che l’esposizione a tali rischi non abbia provocato danni, insorgenze di malattie o alterazioni.
  • Visita straordinaria: si tratta di una visita che viene richiesta dal lavoratore quando ritiene di essere affetto da disturbi la cui causa è derivante dall’attività lavorativa svolta. Tuttavia, in questi casi, spetta al medico decidere se la richiesta è giustificata o meno.
  • Visita alla cessazione del rapporto di lavoro: la visita viene effettuata allo scadere di un contratto e va effettuata solo nei casi in cui il lavoratore sia stato esposto a rischi particolari (es. esposizione all’amianto).
  • Visita al rientro al lavoro: visita di accertamento effettuata dal medico competente dopo che il lavoratore è stato assente per malattia per un periodo di almeno 60 giorni.

Tutte le tipologie di visite comprendono esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal medico competente in relazione ai rischi.

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