• HOME
  • IMPRESA 81
    • CHI SIAMO
    • STORIA
    • CLIENTI
  • AREE DI COMPETENZA
    • SICUREZZA SUL LAVORO
    • GESTIONE AMBIENTALE
    • FORMAZIONE
    • MEDICINA DEL LAVORO
  • SISTEMI DI GESTIONE
  • CATALOGO CORSI
    • CORSI IN CALENDARIO
    • E-LEARNING
  • RUBRICA 81
  • CONTATTI
  • Totale:€0,00
    carrello
  • Home
  • Rubrica
  • Sicurezza sul lavoro

Entrata in Vigore della Patente a Punti per la Sicurezza dei Cantieri

A partire dal 1° ottobre 2024 entrerà ufficialmente in vigore la patente a punti per la sicurezza nei cantieri, in conformità con quanto stabilito dal decreto n. 132/2024.

  • 30 Settembre 2024
  • Sicurezza sul lavoro
Entrata in Vigore della Patente a Punti per la Sicurezza dei Cantieri

A partire dal 1° ottobre 2024 entrerà ufficialmente in vigore la patente a punti per la sicurezza nei cantieri, in conformità con quanto stabilito dal decreto n. 132/2024.
Di seguito una guida preparata dai  tecnici di Impresa 81 per comprendere e applicare correttamente le nuove regole sulla patente a punti per la sicurezza nei cantieri, in conformità con il decreto n. 132/2024. 
La guida fornisce dettagli pratici su come gestire evitare sanzioni e mantenere elevati standard di sicurezza sul lavoro, oltre a indicazioni sulle scadenze per iscriversi al sistema di monitoraggio obbligatorio.

A chi si rivolge la normativa

I soggetti interessati sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili che saranno soggetti a un sistema di monitoraggio basato sull'accumulo o la sottrazione di punti in relazione al rispetto delle norme di sicurezza.
La perdita dei punti potrebbe portare a sanzioni, sospensioni o, nei casi più gravi, al divieto temporaneo di operare nei cantieri.

Scadenze per la richiesta della patente a punti

Fino al 31 ottobre 2024 sarà possibile operare inviando un'autocertificazione via PEC concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del D. Lgs. 81/08.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it
La trasmissione dell'autocertificazione ha efficacia fino al 31 ottobre 2024, l’operatore dovrà in ogni caso presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale entro il 31 ottobre 2024. 
→ Scarica il modulo di autocertificazione

A partire dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare domanda per l'ottenimento della patente a punti tramite il Portale dei Servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro all'indirizzo dedicato (https://servizi.ispettorato.gov.it/). 
Il portale in relazione a ciascuna categoria di richiedenti e in considerazione della particolarità delle casistiche, consentirà di indicare anche la “non obbligatorietà” o “l’esenzione giustificata” da un determinato requisito.

A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere  se non in possesso della patente o della richiesta di rilascio effettuata sul portale.

I Requisiti per il rilascio della Patente

Nel processo di presentazione della domanda, l’impresa o il lavoratore autonomo deve autocertificare il possesso dei seguenti requisiti:
• Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
• Adempimento degli obblighi formativi previsti dal Decreto Legislativo 81/08 per datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro.
• Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.
• Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove richiesto dalla normativa vigente.
• Certificazione di regolarità fiscale, ai sensi dell’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997.
• Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ove previsto.

Come funziona la patente a punti nei cantieri?

Il funzionamento si basa su un semplice sistema di assegnazione e decurtazione di crediti. Al momento del rilascio del documento, ad ogni impresa o lavoratore autonomo sarà attribuito un punteggio iniziale di 30 crediti dai quali viene detratto punteggio in base alle violazioni della normativa sulla sicurezza sul lavoro in modo proporzionale alla gravità delle infrazioni commesse. Le imprese o i lavoratori autonomi possono operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 se nella patente a crediti edilizia in loro possesso sono presenti almeno 15 crediti.

Di seguito riportiamo 29 tipologie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente a crediti cantieri:

  1. Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: 5 punti decurtati
  2. Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: 3 punti decurtati
  3. Omessi formazione e addestramento: 2 punti decurtati
  4. Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: 3 punti decurtati
  5. Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: 3 punti decurtati
  6. Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: 2 punti decurtati
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto: 3 punti decurtati
  8. Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: 2 punti decurtati
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: 2 punti decurtati
  11. Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): 2 punti decurtati
  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: 2 punti decurtati
  13. Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: 1 punti decurtati
  14. Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: 3 punti decurtati
  15. Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: 3 punti decurtati
  16. Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101: 3 punti decurtati
  17. Omessa valutazione del rischio di annegamento: 2 punti decurtati
  18. Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: 2 punti decurtati
  19. Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: 3 punti decurtati
  20. Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: 1 punti decurtati
  21. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 1 punti decurtati
  22. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 2 punti decurtati
  23. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: 3 punti decurtati
  24. Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3 -quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: 1 punti decurtati
  25. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: 5 punti decurtati
  26. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: 8 punti decurtati
  27. Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: 15 punti decurtati
  28. Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20 punti decurtati
  29. Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10 punti decurtati
Sanzioni previste

Lavorare senza la patente o con un punteggio inferiore ai 15 punti nella patente comporta sanzioni che partono da un minimo di 6.000 euro e l’impossibilità di partecipare a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.
Il committente o il responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell’attestazione di qualificazione SOA, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a euro 2.562,91.

Patente a punti: quanto influisce la mancata formazione?

Nel quadro delle norme sulla sicurezza nei cantieri, la mancata formazione è un aspetto critico che può influenzare negativamente i crediti della patente a punti. Ogni violazione delle regole relative alla formazione e all'addestramento dei lavoratori comporta una decurtazione di 2 crediti. È importante ricordare che la formazione non è solo un obbligo legale, ma anche un investimento fondamentale per la sicurezza e la salute di tutti coloro che lavorano nei cantieri.

Impresa81 è in grado di creare pacchetti di formazione su misura per le aziende, offrendo soluzioni specifiche alle loro esigenze a prezzi competitivi. Promuovere una cultura della sicurezza e garantire una formazione adeguata è fondamentale per ridurre il rischio di incidenti e migliorare la sicurezza sul lavoro. I nostri corsi permettono ai dipendenti di acquisire competenze essenziali, proteggendo sé stessi e i colleghi, contribuendo al benessere e alla produttività complessiva dell'azienda.

Ricevi assistenza da un esperto Impresa81
La tua azienda è coinvolta dal decreto sulla patente a punti e ha bisogno di assistenza? Contattaci, i nostri consulenti esperti saranno lieti di offrirti tutto il supporto necessario.

Mettiti in contatto con noi
Un nostro esperto ti saprà consigliare in modo gratuito!
Contattaci
Tags
patente a punti cantieri
Cerca un articolo
Categorie
  • Tutti gli articoli
  • Gestione ambientale2
  • Medicina del lavoro2
  • Formazione accreditata2
  • Sicurezza sul lavoro12
Articoli recenti
  • Estate 2025: nuove regole in Lombardia contro il rischio caldo sul lavoro
    Estate 2025: nuove regole in Lombardia contro il rischio caldo sul lavoro Con l’arrivo dell’estate e l’aumento delle temperature, la Regione Lombardia ha emesso una nuova ordinanza regionale per tutelare la salute dei lavoratori esposti al caldo estremo. Il provvedimento, valido dal 2 luglio al 15 settembre 2025, impone il divieto di svolgimento di attività lavorative all’aperto nelle ore più calde, precisamente dalle 12:30 alle 16:00, per tutti i giorni in cui è segnalato un livello di rischio “ALTO”.Il divieto riguarda tre settori in particolare:Agricoltura e florovivaismoCantieri edili all’apertoAttività estrattive (cave)L’attivazione del divieto dipende dalle segnalazioni di livello di rischio “ALTO” pubblicate giornalmente sulla piattaforma Worklimate, accessibile ai seguenti link:Mappa interattivaPrevisioni rischio operativoEsclusioni e sanzioni previsteSono esclusi dal divieto gli enti pubblici e i concessionari di pubblici servizi, limitatamente a interventi urgenti o di pubblica utilità, purché vengano adottate misure preventive adeguate secondo le linee guida regionali.La violazione dell’ordinanza comporta conseguenze penali ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, salvo che il fatto non costituisca un reato più grave. È quindi fondamentale che le aziende si organizzino per tempo.Le indicazioni operative di ATS BresciaIn parallelo, l’ATS di Brescia ha diffuso una nota tecnica che promuove un approccio integrato alla prevenzione. Il documento chiama in causa datori di lavoro, lavoratori e medici competenti, invitandoli ad adottare misure concrete contro lo stress termico.Per i datori di lavoro, le raccomandazioni principali includono:Valutare il rischio microclimatico secondo l’art. 181 del D.Lgs. 81/08Riprogrammare gli orari privilegiando le ore più frescheAllestire punti di ristoro ombreggiati con acqua potabile disponibileFornire DPI adeguati: cappelli, occhiali da sole, abiti leggeri e traspirantiInformare e formare i lavoratori sul riconoscimento dei sintomi da caloreI lavoratori, invece, devono prestare attenzione all’idratazione, evitare bevande alcoliche o contenenti caffeina e fare pause regolari in zone ombreggiate. È importante saper riconoscere sintomi come crampi, vertigini, mal di testa e sudorazione eccessiva, segnali tipici di uno stress da calore.I medici competenti svolgono un ruolo fondamentale nel monitoraggio della salute dei lavoratori esposti e nella consulenza per l’attuazione delle misure di prevenzione. Sono inoltre chiamati a collaborare nella formazione sul tema del rischio caldo.IMPRESA 81 invita tutte le imprese a prepararsi per tempo all’entrata in vigore dell’ordinanza, pianificando turni, dotazioni e formazione. La tutela della salute non è solo un obbligo di legge, ma un investimento responsabile per il benessere dei lavoratori e la continuità operativa delle attività all’aperto.
  • ADR e trasporto di merce contenente Piombo
    ADR e trasporto di merce contenente Piombo A partire dal 1° settembre 2025, entrerà in vigore una nuova classificazione del piombo (Pb) prevista dal Regolamento CLP (Regolamento UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze chimiche). Questa modifica avrà ripercussioni rilevanti per tutti gli attori coinvolti nella gestione, movimentazione e trasporto di materiali contenenti piombo, in particolare nel settore delle leghe metalliche.Nuove soglie di classificazioneIn base alla revisione, le miscele contenenti piombo verranno classificate come pericolose per l’ambiente acquatico secondo le seguenti soglie:Miscele solide: classificate come pericolose se contengono > 0,25% di PbMiscele in forma polverulenta (particelle < 1 mm): soglia abbassata a > 0,025% di PbQuando una merce rientra nell’ADR?L’Accordo ADR disciplina il trasporto su strada di merci pericolose. Con la nuova classificazione CLP, molte miscele finora escluse verranno riclassificate come pericolose ai fini del trasporto.Un esempio concreto è rappresentato dalle leghe di ottone, ampiamente utilizzate per tornitura, stampaggio e rifusione. Se contenenti più dello 0,25% di piombo, non potranno più essere trasportate liberamente, a meno che non rientrino nella definizione di “articolo” secondo ADR.Cosa si intende per “articolo” escluso?Solo i prodotti con forma, superficie e design definiti e che non rilasciano sostanze pericolose sono esclusi dalla normativa ADR. Come ad esempio: viti, bulloni e componenti finiti. Mentre invece polveri metalliche, trucioli e granuli grezzi devono sottostare alla nuove soglie di classificazione.Implicazioni operative per le aziendeDal 1° settembre 2025, le aziende dovranno rivedere i propri processi per garantire la conformità normativa. Il rischio? Blocchi operativi, sanzioni amministrative e interruzioni di filiera. Le azioni chiave da mettere in atto fin da ora:Verifica e aggiornamento delle SDSIdentificazione delle miscele soggette ad ADRFormazione del personale su imballaggio, etichettatura e documentazioneUtilizzo di contenitori omologati ADRValutazione dell’impatto su logistica e supply chainFigure coinvolte e responsabilitàLa normativa impatterà tutta la catena logistica (speditori, trasportatori e destinatari)Tutti i soggetti devono:Verificare l’obbligo di nomina del Consulente ADRGarantire la formazione obbligatoria del personale coinvoltoAssicurare il corretto stoccaggio e trasporto dei materialiLe violazioni comportano sanzioni severe, come previsto dal Codice della Strada.Cosa può aiutarti Impresa 81?Impresa 81 potrà supportarti nella verifica di tale obbligo attraverso sopralluoghi mirati con tecnici specializzati. Per ogni informazione o richiesta di sopralluogo, anche per verificare la necessità della nomina del Consulente ADR, compila il modulo sottostante.
  • Formazione obbligatoria Datori di Lavoro: tutti gli aggiornamenti dall’Accordo Stato-Regioni 2025
    Formazione obbligatoria Datori di Lavoro: tutti gli aggiornamenti dall’Accordo Stato-Regioni 2025 Con l’Accordo Stato – Regioni del 17 aprile 2025, sono stati introdotti importanti novità in materia di formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro, rafforzando il loro ruolo nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.Cosa è cambiato con l’accordo Stato-Regioni?La formazione del Datore di Lavoro è ora strutturata su due moduli distinti:Modulo giuridico-normativo: affronta gli obblighi previsti dalla normativa vigente.Modulo organizzativo e gestionale: fornisce strumenti pratici per gestire la sicurezza in azienda.Per i Datori di Lavoro di imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili, è obbligatorio il modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore come previsto dall’art. 97, comma 3-ter del D. Lgs. 81/08.Il corso base ha una durata complessiva di 16 ore e più essere svolto in aula, videoconferenza sincrona o e-learning, offrendo la massima flessibilità.Quando deve essere completato il corso?Il corso deve essere completato entro aprile 2027, ovvero due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo. Sono ritenuti validi i corsi già svolti, purché conformi ai nuovi requisiti. È previsto l’esonero per coloro che hanno completato una formazione per dirigenti valida secondo l’Accordo 2011.Aggiornamenti periodiciIl Datore di Lavoro è tenuto a frequentare un aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni. Se ha seguito anche il modulo “Cantieri”, l’aggiornamento deve includere i relativi contenuti, qualora persistano le condizioni lavorative che lo richiedono.Formazione per chi assume il ruolo di RSPP (DL SPP)Il Datore di Lavoro che intende svolgere anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve frequentare un percorso aggiuntivo, così articolato:Modulo comune (8 ore): introduce alle competenze base, inclusa la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).Modulo specifico per settore ATECO: Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia – 16 ore, Pesca – 12 ore, Costruzioni – 16 ore, Chimico/Petrolchimico – 16 oreLa formazione DL SPP non è erogabile in modalità e-learning. È ammessa solo aula o videoconferenza sincrona. Gli aggiornamenti quinquennali (min. 8 ore) possono invece avvenire anche online.Come può aiutarti Impresa 81?Impresa81 ti affianca in ogni fase del percorso formativo, con corsi sempre aggiornati, conformi alla normativa e disponibili in aula, online o in videoconferenza. Ti supporta nella scelta di quello più adatto, nella gestione delle scadenze formative e nella valutazione dei requisiti aziendali, per garantirti una formazione efficace, rapida e senza intoppi.Sfoglia il catalogo e scopri tutti i corsi che fornisce Impresa81!Inoltre, fornisce anche la possibilità di testare il nuovo software JOB81. La piattaforma è già aggiornata al Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 e ti consente di gestire l’intero processo formativo in modo automatico, sicuro e centralizzato.Contattaci per richiedere una consulenza o una demo del software. Adeguarti alle nuove regole può essere semplice, se hai gli strumenti giusti.
  • Pubblicato il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia per le aziende sulla formazione sicurezza
    Pubblicato il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia per le aziende sulla formazione sicurezza Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato definitivamente il nuovo Accordo previsto dall’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è quindi entrato in vigore. Si prevedere un periodo transitorio di 12 mesi per consentire l'adeguamento dei percorsi formativi alle nuove disposizioni.Vediamo insieme cosa cambia davvero per le aziende e cosa è importante sapere.Le principali novità per le imprese1. Tutto in un unico AccordoCon il nuovo testo vengono riuniti e superati gli accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016. Meno frammentazione, più chiarezza normativa.2. Formazione obbligatoria estesaNon solo per i lavoratori, ma anche per datori di lavoro, preposti, dirigenti, RSPP/ASPP, coordinatori per la sicurezza e addetti a spazi confinati o carroponte. I corsi sono meglio definiti per durata, contenuti e modalità.3. Aggiornamenti più frequentiPer i preposti, l’aggiornamento diventa biennale (ogni 2 anni). Mentre per lavoratori, datori di lavoro e dirigenti, resta ogni 5 anni. Più attenzione alla formazione continua.4. Formazione pratica obbligatoriaPer alcune attività (come ambienti confinati e attrezzature particolari) servono corsi con esercitazioni pratiche obbligatorie, in presenza.5. Nuove regole per e-learning e videoconferenzaL’e-learning sarà ammesso solo per alcuni corsi (formazione generale e aggiornamenti a basso rischio). La videoconferenza è possibile solo in modalità sincrona.6. Più controlli su attestati, registri e verificheQuesto comporta: registri di presenza obbligatori, verbale delle verifiche finali da conservare e attestati con requisiti precisi.Cosa devono fare ora le aziende?Con l'entrata in vigore del nuovo Accordo, le aziende dovranno:Verificare se la formazione già svolta è conforme ai nuovi requisiti;Pianificare corsi di aggiornamento e nuovi percorsi formativi;Adeguare le modalità di erogazione dei corsi alle nuove regole;Gestire correttamente la documentazione formativa per evitare sanzioni.Il periodo transitorio sarà di 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma conviene iniziare subito a pianificare l’adeguamento.IMPRESA 81 è al tuo fiancoAdeguarsi alle nuove norme può sembrare complesso, ma non sarai solo.IMPRESA 81 ti supporta con:Consulenza normativa personalizzata;Organizzazione di corsi conformi al nuovo Accordo;Gestione completa della formazione attraverso il nostro software JOB81.Inoltre, nei prossimi mesi lanceremo webinar tecnici gratuiti per spiegarti tutte le novità operative e aiutarti a mettere in regola la tua azienda senza stress.Contattaci oggi stesso per richiedere una consulenza per una corretta gestione della sicurezza nella tua impresa!
  • Eventi Catastrofali: proroga all’obbligo assicurativo per le aziende
    Eventi Catastrofali: proroga all’obbligo assicurativo per le aziende Il Decreto 30 gennaio 2025 n. 18 introduce l’obbligo per le imprese di stipulare una copertura assicurativa contro i danni causati da calamità naturali, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza economica e resilienza. Questa misura, derivante dall’articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, si pone l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e resilienza al tessuto economico del Paese, riducendo il rischio di perdite irreparabili per le aziende colpite da eventi estremi.Chi è Soggetto all'Obbligo?L’obbligo assicurativo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, così come le imprese estere che hanno una stabile organizzazione nel territorio italiano e risultano iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice Civile.Tuttavia, una categoria specifica di imprese è esonerata da tale obbligo: le imprese agricole. Per queste, infatti, rimane in vigore una disciplina dedicata già prevista dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che tiene conto delle peculiarità del settore agricolo e delle modalità con cui questi operatori affrontano il rischio ambientale.Quando Entrerà in Vigore?Il Governo ha approvato una proroga del termine per l’obbligo assicurativo delle imprese contro eventi catastrofali, inizialmente previsto per il 31 marzo. La decisione, accolta su richiesta delle associazioni di categoria, si è resa necessaria a causa delle difficoltà applicative e della recente disponibilità delle offerte assicurative, caratterizzate da prezzi variabili e criteri poco trasparenti.Nuovi termini per l’adeguamento all’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali per chi NON ha in corso una polizza sui rischi catastrofali:→ Micro e piccole imprese dal 01/01/2026 (a partire da tale data se non si è stipulata una polizza contro gli eventi catastrofali si perderanno i diritti di accesso ai contributi statali);→ Medie imprese dal 01/10/2025 (a partire da tale data se non si è stipulata una polizza contro gli eventi catastrofali si perderanno i diritti di accesso ai contributi statali);→ Grandi imprese dal 31/03/2025 (a partire dal 30/06/2025 se non si è stipulata una polizza contro le catastrofi naturali si perderanno i diritti di accesso ai contributi statali;Per determinare correttamente la dimensione della vostra azienda (micro, piccola, media o grande), è consigliabile consultare il vostro commercialista.Quali Eventi Catastrofali sono Coperti dalla Polizza?Il Decreto 30 gennaio 2025 n.18 definisce con precisione quali calamità naturali ed eventi catastrofali dovranno essere inclusi nella copertura assicurativa obbligatoria:Sisma: si tratta di qualsiasi movimento improvviso e brusco della crosta terrestre, riconosciuto e registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).Alluvione, inondazione ed esondazione: eventi che comportano la fuoriuscita d’acqua da corsi d’acqua, bacini naturali o artificiali, con conseguenze potenzialmente devastanti per le infrastrutture e le attività economiche.Frana: il distacco rapido di materiali, come rocce o detriti, lungo un pendio, dovuto a instabilità geologica o eventi meteorologici estremi.Questi fenomeni, purtroppo, rappresentano un rischio sempre più concreto per le imprese italiane, a causa dei cambiamenti climatici e dell’aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi.Cosa si deve assicurareLe polizze dovranno coprire danni derivanti da sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane. I beni da assicurare includono terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, con risarcimento basato sul valore di ricostruzione o rimpiazzo a nuovo.Obblighi e Sanzioni: Un Aspetto Ancora da ChiarireAttualmente, non è prevista alcuna sanzione amministrativa per la mancata sottoscrizione della copertura assicurativa nei tempi stabiliti dal decreto. Tuttavia, l’art. 1, comma 102, della Legge n. 213/2023 prevede che il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo possa incidere negativamente sull’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie finanziate con risorse pubbliche. Non è chiaro se ciò comporti un’esclusione totale o una semplice limitazione. Tale restrizione sembrerebbe applicarsi a tutte le misure di sostegno pubblico, e non solo a quelle specifiche per eventi calamitosi.L’entrata in vigore di questo decreto segna una svolta importante nel panorama delle politiche di prevenzione e gestione del rischio in Italia. Per le imprese, adeguarsi alla normativa significa non solo rispettare un obbligo di legge, ma anche tutelare il proprio patrimonio e garantire la continuità operativa in caso di eventi catastrofali.
Tags
sorveglianza sanitaria medico competente software hse software sicurezza sul lavoro accordo stato-regione formazione legge 203/2024 ddl lavoro gas radon eventi catasrofali sicurezza sul lavoro alluvioni assicurazioni frana sisma datore di lavoro piombo adr rischio caldo ats brescia worklimate rischio microclimatico incarichi rspp rentri monitoraggio della salute formazione finanziata fondimpresa regolamento macchine direttiva macchine modifica sostanziale rspp esterno sotterranei patente a punti cantieri d.lgs. 135/2024 sostanze tossiche agenti cancerogeni agenti mutageni tracciabilità rifiuti ambienti
SICURAM SERVICE SRL

Via della Stella 44
25062 Concesio (BS)
P.IVA 01540040985

030 397517
info@impresa81.it
Impresa81
  • Chi siamo
  • La nostra storia
  • Clienti
Servizi
  • Sicurezza sul lavoro
  • Gestione ambientale
  • Formazione
  • Medicina del lavoro
  • Sistemi di gestione
Corsi di formazione

Un'ampia varietà di opzioni formative per soddisfare ogni esigenza.

Esplora il Catalogo

© 2025 Sicuram Service Srl     quality policy - privacy policy

a project by Communication Care