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Formazione obbligatoria Datori di Lavoro: tutti gli aggiornamenti dall’Accordo Stato-Regioni 2025

Tutto quello che devi sapere sulla nuova formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro: requisiti, scadenze e corsi aggiornati secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025

  • 26 Maggio 2025
  • Sicurezza sul lavoro
Formazione obbligatoria Datori di Lavoro: tutti gli aggiornamenti dall’Accordo Stato-Regioni 2025

Con l’Accordo Stato – Regioni del 17 aprile 2025, sono stati introdotti importanti novità in materia di formazione obbligatoria per i Datori di Lavoro, rafforzando il loro ruolo nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Cosa è cambiato con l’accordo Stato-Regioni?

La formazione del Datore di Lavoro è ora strutturata su due moduli distinti:

  • Modulo giuridico-normativo: affronta gli obblighi previsti dalla normativa vigente.
  • Modulo organizzativo e gestionale: fornisce strumenti pratici per gestire la sicurezza in azienda.

Per i Datori di Lavoro di imprese affidatarie operanti nei cantieri temporanei o mobili, è obbligatorio il modulo aggiuntivo “Cantieri” di 6 ore come previsto dall’art. 97, comma 3-ter del D. Lgs. 81/08.

Il corso base ha una durata complessiva di 16 ore e più essere svolto in aula, videoconferenza sincrona o e-learning, offrendo la massima flessibilità.

Quando deve essere completato il corso?

Il corso deve essere completato entro aprile 2027, ovvero due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo. Sono ritenuti validi i corsi già svolti, purché conformi ai nuovi requisiti. È previsto l’esonero per coloro che hanno completato una formazione per dirigenti valida secondo l’Accordo 2011.

Aggiornamenti periodici

Il Datore di Lavoro è tenuto a frequentare un aggiornamento minimo di 6 ore ogni 5 anni. Se ha seguito anche il modulo “Cantieri”, l’aggiornamento deve includere i relativi contenuti, qualora persistano le condizioni lavorative che lo richiedono.

Formazione per chi assume il ruolo di RSPP (DL SPP)

Il Datore di Lavoro che intende svolgere anche il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve frequentare un percorso aggiuntivo, così articolato:

  • Modulo comune (8 ore): introduce alle competenze base, inclusa la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
  • Modulo specifico per settore ATECO: Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia – 16 ore, Pesca – 12 ore, Costruzioni – 16 ore, Chimico/Petrolchimico – 16 ore

La formazione DL SPP non è erogabile in modalità e-learning. È ammessa solo aula o videoconferenza sincrona. Gli aggiornamenti quinquennali (min. 8 ore) possono invece avvenire anche online.

Come può aiutarti Impresa 81?

Impresa81 ti affianca in ogni fase del percorso formativo, con corsi sempre aggiornati, conformi alla normativa e disponibili in aula, online o in videoconferenza. Ti supporta nella scelta di quello più adatto, nella gestione delle scadenze formative e nella valutazione dei requisiti aziendali, per garantirti una formazione efficace, rapida e senza intoppi.

Sfoglia il catalogo e scopri tutti i corsi che fornisce Impresa81!

Inoltre, fornisce anche la possibilità di testare il nuovo software JOB81. La piattaforma è già aggiornata al Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 e ti consente di gestire l’intero processo formativo in modo automatico, sicuro e centralizzato.

Contattaci per richiedere una consulenza o una demo del software. Adeguarti alle nuove regole può essere semplice, se hai gli strumenti giusti.
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    Pubblicato il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia per le aziende sulla formazione sicurezza Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha approvato definitivamente il nuovo Accordo previsto dall’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008. Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è quindi entrato in vigore. Si prevedere un periodo transitorio di 12 mesi per consentire l'adeguamento dei percorsi formativi alle nuove disposizioni.Vediamo insieme cosa cambia davvero per le aziende e cosa è importante sapere.Le principali novità per le imprese1. Tutto in un unico AccordoCon il nuovo testo vengono riuniti e superati gli accordi precedenti del 2011, 2012 e 2016. Meno frammentazione, più chiarezza normativa.2. Formazione obbligatoria estesaNon solo per i lavoratori, ma anche per datori di lavoro, preposti, dirigenti, RSPP/ASPP, coordinatori per la sicurezza e addetti a spazi confinati o carroponte. I corsi sono meglio definiti per durata, contenuti e modalità.3. Aggiornamenti più frequentiPer i preposti, l’aggiornamento diventa biennale (ogni 2 anni). Mentre per lavoratori, datori di lavoro e dirigenti, resta ogni 5 anni. Più attenzione alla formazione continua.4. Formazione pratica obbligatoriaPer alcune attività (come ambienti confinati e attrezzature particolari) servono corsi con esercitazioni pratiche obbligatorie, in presenza.5. Nuove regole per e-learning e videoconferenzaL’e-learning sarà ammesso solo per alcuni corsi (formazione generale e aggiornamenti a basso rischio). La videoconferenza è possibile solo in modalità sincrona.6. Più controlli su attestati, registri e verificheQuesto comporta: registri di presenza obbligatori, verbale delle verifiche finali da conservare e attestati con requisiti precisi.Cosa devono fare ora le aziende?Con l'entrata in vigore del nuovo Accordo, le aziende dovranno:Verificare se la formazione già svolta è conforme ai nuovi requisiti;Pianificare corsi di aggiornamento e nuovi percorsi formativi;Adeguare le modalità di erogazione dei corsi alle nuove regole;Gestire correttamente la documentazione formativa per evitare sanzioni.Il periodo transitorio sarà di 12 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma conviene iniziare subito a pianificare l’adeguamento.IMPRESA 81 è al tuo fiancoAdeguarsi alle nuove norme può sembrare complesso, ma non sarai solo.IMPRESA 81 ti supporta con:Consulenza normativa personalizzata;Organizzazione di corsi conformi al nuovo Accordo;Gestione completa della formazione attraverso il nostro software JOB81.Inoltre, nei prossimi mesi lanceremo webinar tecnici gratuiti per spiegarti tutte le novità operative e aiutarti a mettere in regola la tua azienda senza stress.Contattaci oggi stesso per richiedere una consulenza per una corretta gestione della sicurezza nella tua impresa!
  • Eventi Catastrofali: proroga all’obbligo assicurativo per le aziende
    Eventi Catastrofali: proroga all’obbligo assicurativo per le aziende Il Decreto 30 gennaio 2025 n. 18 introduce l’obbligo per le imprese di stipulare una copertura assicurativa contro i danni causati da calamità naturali, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza economica e resilienza. Questa misura, derivante dall’articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, si pone l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e resilienza al tessuto economico del Paese, riducendo il rischio di perdite irreparabili per le aziende colpite da eventi estremi.Chi è Soggetto all'Obbligo?L’obbligo assicurativo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia, così come le imprese estere che hanno una stabile organizzazione nel territorio italiano e risultano iscritte al Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 2188 del Codice Civile.Tuttavia, una categoria specifica di imprese è esonerata da tale obbligo: le imprese agricole. Per queste, infatti, rimane in vigore una disciplina dedicata già prevista dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, che tiene conto delle peculiarità del settore agricolo e delle modalità con cui questi operatori affrontano il rischio ambientale.Quando Entrerà in Vigore?Il Governo ha approvato una proroga del termine per l’obbligo assicurativo delle imprese contro eventi catastrofali, inizialmente previsto per il 31 marzo. La decisione, accolta su richiesta delle associazioni di categoria, si è resa necessaria a causa delle difficoltà applicative e della recente disponibilità delle offerte assicurative, caratterizzate da prezzi variabili e criteri poco trasparenti.Nuovi termini per l’adeguamento all’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali per chi NON ha in corso una polizza sui rischi catastrofali:→ Micro e piccole imprese dal 01/01/2026 (a partire da tale data se non si è stipulata una polizza contro gli eventi catastrofali si perderanno i diritti di accesso ai contributi statali);→ Medie imprese dal 01/10/2025 (a partire da tale data se non si è stipulata una polizza contro gli eventi catastrofali si perderanno i diritti di accesso ai contributi statali);→ Grandi imprese dal 31/03/2025 (a partire dal 30/06/2025 se non si è stipulata una polizza contro le catastrofi naturali si perderanno i diritti di accesso ai contributi statali;Per determinare correttamente la dimensione della vostra azienda (micro, piccola, media o grande), è consigliabile consultare il vostro commercialista.Quali Eventi Catastrofali sono Coperti dalla Polizza?Il Decreto 30 gennaio 2025 n.18 definisce con precisione quali calamità naturali ed eventi catastrofali dovranno essere inclusi nella copertura assicurativa obbligatoria:Sisma: si tratta di qualsiasi movimento improvviso e brusco della crosta terrestre, riconosciuto e registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).Alluvione, inondazione ed esondazione: eventi che comportano la fuoriuscita d’acqua da corsi d’acqua, bacini naturali o artificiali, con conseguenze potenzialmente devastanti per le infrastrutture e le attività economiche.Frana: il distacco rapido di materiali, come rocce o detriti, lungo un pendio, dovuto a instabilità geologica o eventi meteorologici estremi.Questi fenomeni, purtroppo, rappresentano un rischio sempre più concreto per le imprese italiane, a causa dei cambiamenti climatici e dell’aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi.Cosa si deve assicurareLe polizze dovranno coprire danni derivanti da sismi, alluvioni, inondazioni, esondazioni e frane. I beni da assicurare includono terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali, con risarcimento basato sul valore di ricostruzione o rimpiazzo a nuovo.Obblighi e Sanzioni: Un Aspetto Ancora da ChiarireAttualmente, non è prevista alcuna sanzione amministrativa per la mancata sottoscrizione della copertura assicurativa nei tempi stabiliti dal decreto. Tuttavia, l’art. 1, comma 102, della Legge n. 213/2023 prevede che il mancato adempimento dell’obbligo assicurativo possa incidere negativamente sull’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie finanziate con risorse pubbliche. Non è chiaro se ciò comporti un’esclusione totale o una semplice limitazione. Tale restrizione sembrerebbe applicarsi a tutte le misure di sostegno pubblico, e non solo a quelle specifiche per eventi calamitosi.L’entrata in vigore di questo decreto segna una svolta importante nel panorama delle politiche di prevenzione e gestione del rischio in Italia. Per le imprese, adeguarsi alla normativa significa non solo rispettare un obbligo di legge, ma anche tutelare il proprio patrimonio e garantire la continuità operativa in caso di eventi catastrofali.
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